Buongiorno!
Sono la mamma di Gabriel. Gabriel ha sette anni è affetto da Anemia di Fanconi. Ha fatto il trapianto il 20 giugno del 2012. Vorrei dire alle famiglie che hanno un bambino con Anemia di Fanconi, che è un loro diritto, come del resto hanno i bambini con la leucemia o con altre patologie gravi, avere l’accompagnamento. Perché spesso non lo sanno. Premetto che ho sempre dovuto spiegare io ai medici dell’Asl che malattia fosse l’Anemia di Fanconi. La prima volta che abbiamo chiesto l’accompagnamento per Gabriel è stato negato, ed ha avuto diritto all’indennità di frequenza. Ovviamente nel periodo in cui ha affrontato il trapianto, abbiamo fatto domanda di aggravamento, e il bimbo è stato visitato presso l’ospedale, dove ovviamente, gli è stato concesso l’accompagnamento per diciotto mesi, periodo a discrezione del medico dell’Asl che effettua la visita. Purtroppo il periodo del trapianto colpisce anche a livello economico le famiglie che sono già duramente provate dalla malattia. Se ci sono dei precedenti, è più semplice far valere i diritti dei bambini con l’Anemia di Fanconi, malattia che viene spesso sottovalutata e confusa con una banale anemia. Sono quindi a disposizione delle famiglie che si trovano in difficoltà anche eventualmente fornendo la documentazione di Gabriel. Vania Conte vaniaconte@hotmail.it
SINTESI SULLE PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DI CURE MEDICHE PROGRAMMATE PRESSO STATI ESTERI
I Cittadini affiliati ai sistemi di sicurezza sociale dei paese europei, dei paesi appartenenti allo spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) e della Svizzera, in base alla normativa comunitaria ed in particolare ai Regolamenti CE 883/2004 (art, 20 ) e 987/2009 (art. 26) qualora si trovino in particolari e determinate condizioni (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-treatments/index_it.htm) possono usufruire di cure mediche programmate in uno qualsiasi dei paesi suddetti.
E’ tuttavia necessaria un’autorizzazione preventiva rilasciata dalla propria istituzione competente (ente assicurativo/servizio sanitario nazionale) al fine di poter ottenere gratuitamente la prestazione sanitaria. Attenzione: ciò non significa che l’assistito non pagherà nulla, rimangono infatti a carico degli utenti tutti quei costi che anche i cittadini del paese ospitante sono costretti a pagare (per es. ticket, comfort alberghieri, prestazioni sanitarie in regime privatistico o non comprese nei livelli essenziali di assistenza del paese ospitante).
Lo Stato che autorizza con il Mod. E112/S2 l’esecuzione della prestazione sanitaria, rimborsa allo Stato presso il quale avviene l’intervento medico, il costo dello stesso.
In generale è necessario che il Modello S2 venga presentato presso la struttura sanitaria ricevente o (ASL) al fine di verificare la conformità dello stesso alle norme ed attivare le procedure di rimborso dei costi presso lo Stato di provenienza.