I Cittadini affiliati ai sistemi di sicurezza sociale dei paese europei, dei paesi appartenenti allo spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) e della Svizzera, in base alla normativa comunitaria ed in particolare ai Regolamenti CE 883/2004 (art, 20 ) e 987/2009 (art. 26) qualora si trovino in particolari e determinate condizioni (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-treatments/index_it.htm) possono usufruire di cure mediche programmate in uno qualsiasi dei paesi suddetti.
E’ tuttavia necessaria un’autorizzazione preventiva rilasciata dalla propria istituzione competente (ente assicurativo/servizio sanitario nazionale) al fine di poter ottenere gratuitamente la prestazione sanitaria. Attenzione: ciò non significa che l’assistito non pagherà nulla, rimangono infatti a carico degli utenti tutti quei costi che anche i cittadini del paese ospitante sono costretti a pagare (per es. ticket, comfort alberghieri, prestazioni sanitarie in regime privatistico o non comprese nei livelli essenziali di assistenza del paese ospitante).
Lo Stato che autorizza con il Mod. E112/S2 l’esecuzione della prestazione sanitaria, rimborsa allo Stato presso il quale avviene l’intervento medico, il costo dello stesso.
In generale è necessario che il Modello S2 venga presentato presso la struttura sanitaria ricevente o (ASL) al fine di verificare la conformità dello stesso alle norme ed attivare le procedure di rimborso dei costi presso lo Stato di provenienza.